"Osservatorio
Internazionale per le politiche giuridiche, economiche e fiscali"
Repubblica di San Marino, 30 gennaio 2003
Indice
Sezione
I - denominazione - sede - durata - scopoArticolo 1 - Denominazione
Articolo 2 - Sede e Durata
Articolo 3 - Scopi e Settori di Intervento
Sezione
II - patrimonio - Attività - RedditoArticolo 4 - Patrimonio
Articolo 5 - Attività
Articolo 6 - Reddito
Sezione
III - Disposizioni Comuni agli organiArticolo 7 - Durata
Articolo 8 - Procedure di nomine
Articolo 9 - Requisiti di onorabilità
Articolo 10 - Incompatibilità esterna
Articolo 11 - Incompatibilità interna
Articolo 12 - Conflitto di interessi
Articolo 13 - Cause di sospensione
Articolo 14 - Decadenza
Articolo 15 - Indennità e compensi
Sezione
IV - organi della fondazioneArticolo 16 - Organi
Articolo 17 - Categorie di Soci
Articolo 18 - Consiglio Generale
Articolo 19 - Attribuzioni e Poteri del Consiglio
Generale
Articolo 20 - Diritti e Doveri dei Soci
Articolo 21 - Consiglio Direttivo
Articolo 22 - Presidente della Fondazione
Articolo 23 - Segretario Generale
Articolo 24 - Tesoriere
Articolo 25 - Comitato Scientifico
Articolo 26 - Collegio dei Revisori
Articolo 27 - Commissioni Tecniche
Sezione
V - Fusione - Estinzione - DevoluzioneArticolo 28 - Estinzione
Articolo 29 - Trasformazione e Fusione
Sezione I
- denominazione - sede - durata - scopo -
Articolo 1 - Denominazione -
-
1.1. La fondazione
Téresys Osservatorio Internazionale per le politiche giuridiche, economiche e
fiscali (di seguito denominata anche "Fondazione") è una persona
giuridica privata a base associativa.
- 1.2. La fondazione ha carattere internazionale, è
apolitica, non ha confini di culto religioso, è autonoma nei confronti dei
pubblici poteri e dei terzi in genere, ed ha piena autonomia funzionale e
amministrativa, nel rispetto della legislazione vigente nella Repubblica di San
Marino.
Articolo 2 - Sede e Durata-
- 2.1. La Fondazione ha sede nella Repubblica di San
Marino, località Dogana, in Via Tre Settembre, 156.
- 2.2. Possono essere istituite sedi secondarie nella
Repubblica di San Marino, ed anche all'estero.
- 2.3. La Fondazione ha durata illimitata.
Articolo 3 - Scopi e Settori di Intervento -
- 3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro.
- 3.2. La Fondazione ha lo scopo esclusivo di favorire e
promuovere lo studio, la ricerca e l'istruzione nell'ambito delle discipline
politico economiche, giuridiche e finanziarie, con particolare attenzione ai
processi di sviluppo, cambiamento, evoluzione dei sistemi legislativi e fiscali
di vari Paesi.
- 3.3. Per il perseguimento dei propri scopi, La Fondazione
potrà sviluppare ogni iniziativa atta a promuovere e diffondere una moderna
cultura giuridica, fiscale ed economica, dando impulso ad attività di ricerca,
di aggiornamento e di formazione, su tematiche sensibili ed attuali le quali
possano avere ricadute sulle strategie e sulle iniziative di programmazione
delle istituzioni private e pubbliche.
- 3.4. La vocazione di intervento della Fondazione è
prevalentemente rivolta ai Paesi situati nell'Area del Bacino Mediterraneo,
nelle zone Sub-Sahariane e nel Medio Oriente, e ciò al fine di favorire,
intensificare, approfondire la rete dei rapporti interculturali tra gli stessi,
oltreché con il Continente Europeo.
- 3.5. La Fondazione identificherà anno per anno i propri
obiettivi tematici nel contesto sopra esposto, elaborando piani di studio,
ricerca e formazione sulle aree individuate, nonché intrecciando relazioni con
enti idonei allo svolgimento dei lavori e coinvolgendo personalità di alto
livello nei rispettivi settori di competenza.
- 3.6. Annualmente la Fondazione curerà l'elaborazione e la
pubblicazione di un Rapporto avente ad oggetto le attività svolte e le
iniziative intraprese dalla Fondazione medesima. Ai fini della presentazione al
pubblico di tale Rapporto, la Fondazione predisporrà l'organizzazione di
apposito evento di alto livello.
- 3.7. All'interno della Fondazione opererà un Centro di
Formazione destinato a selezionati giovani che intendano specializzarsi in
specifiche nicchie di competenza. Il Centro di Formazione potrà rappresentare
fonte di redditività per la Fondazione stessa.
- 3.8. Per il raggiungimento dei propri obiettivi, la
Fondazione potrà avvalersi, nelle forme ritenute più opportune, di strutture
universitarie, istituti giuridici, ordini professionali, riviste scientifiche
specializzate in settori affini al proprio, associazioni nazionali ed
internazionali con vocazione compatibile con quella della Fondazione medesima.
- 3.9. La Fondazione, tenuto anche conto delle risorse
prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la
propria azione e sovvenire in maniera organica le esigenze del territorio, può
limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad
uno o più dei settori sopra indicati, nell'ambito della definizione periodica di
programmi pluriennali.
Sezione II
- patrimonio - Attività - Reddito -
Articolo 4 - Patrimonio -
-
4.1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal
Fondo di Dotazione devoluto dai soci fondatori e indicato nell'atto costitutivo
della Fondazione, nonché dai cespiti ed attività esistenti alla data di
approvazione del presente statuto. Il Patrimonio si incrementa per effetto:
a) delle liberalità a qualsiasi titolo pervenute alla
Fondazione da parte di enti, di persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, ed esplicitamente destinate ad accrescere il Patrimonio;
b) delle somme derivanti e prelevate dai redditi che il
Consiglio Direttivo della Fondazione delibererà di destinare, con propria
deliberazione, ad incremento del patrimonio;
c) dei beni mobili ed immobili che divengano, a
qualsiasi titolo, proprietà della Fondazione.
-
4.2. Per il raggiungimento dei propri scopi, La
Fondazione può servirsi dei redditi del Patrimonio o di eventuali liberalità non
destinate specificamente all'incremento del Patrimonio.
- 4.3. Il Patrimonio è totalmente vincolato al
perseguimento degli scopi statutari. Nell'amministrarlo, la Fondazione osserva
criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne
un'adeguata redditività.
- 4.4. Qualora la gestione del Patrimonio venga effettuata
all'interno della Fondazione, essa è svolta con modalità organizzative idonee ad
assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione stessa.
Articolo 5 - Attività -
-
5.1. La Fondazione opera secondo criteri di
programmazione annuale e pluriennale, attraverso la definizione di propri
programmi e progetti di intervento da realizzate direttamente o tramite la
collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.
- 5.2. La Fondazione può raccordare la propria attività con
quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire
ad organizzazioni nazionali ed internazionali che realizzino attività coerenti
con lo scopo della Fondazione, o ad enti nazionali e internazionali associativi
di fondazioni.
- 5.3. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per
soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità
consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena
autonomia gestionale.
- 5.4. Fatte salve le disposizioni di legge, in generale, e
le disposizioni di cui all'art. 4, comma 9, della legge del 13 giugno 1990 n.
68, in particolare, la Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di
diritto privato con finalità analoghe alle proprie ed accettare donazioni e
lasciti con uno scopo particolare, purché rientranti tra gli scopi statutari.
- 5.5. La Fondazione può svolgere occasionalmente attività
economiche strumentali, finalizzate al raggiungimento del proprio scopo.
- 5.6. Per realizzare altresì i mezzi finanziari necessari
ed opportuni al raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione potrà compiere
anche operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, nonché
acquisire, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società ed enti in
genere.
Articolo 6 - Reddito -
-
6.1. La Fondazione destina il proprio eventuale reddito
secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di
adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta
dalla Fondazione;
b) oneri di qualsivoglia natura;
c) altre finalità previste dallo statuto,
reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltative deliberate dal
Consiglio Direttivo al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione
patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione sulla base di
principi di sana e prudente gestione, senza pregiudizio dell'effettiva tutela
degli interessi contemplati dallo statuto;
d) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
-
6.2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di
utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli
associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei
compensi corrisposti a dipendenti eventualmente assunti e delle indennità
secondo quanto previsto al successivo Articolo 15.
Sezione III
- Disposizioni Comuni agli organi -
Articolo 7 - Durata -
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7.1. Tutti gli organi della Fondazione restano in carica
tre anni dall'insediamento con facoltà di essere rieletti, ad esclusione del
Consiglio Generale che ha durata illimitata.
Articolo 8
- Procedure di nomine -
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8.1. Il Presidente della Fondazione, tre mesi prima della
scadenza del termine del mandato di ciascun componente degli organi della
Fondazione, ovvero tempestivamente nei casi diversi da quella di scadenza
naturale del mandato, provvede ad inviare lettera raccomandata all'Organo cui
compete la designazione.
- 8.2. All'Organo, cui compete la designazione in
sostituzione del componente cessato dalla carica, spetta di verificare che i
candidati prescelti siano in possesso dei requisiti richiesti; in mancanza dei
requisiti, ripete l'intera procedura di designazione.
- 8.3. Successivamente alla nomina, il Presidente della
Fondazione ne dà comunicazione agli interessati affinché questi ultimi
comunichino la propria accettazione entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione medesima.
- 8.4. Nel caso di morte del Presidente della Fondazione o
di cessazione dello stesso, per qualunque causa, dalla sua carica, alla
sostituzione provvederà il Consiglio Generale nel più breve tempo possibile. Nel
periodo di vacanza i relativi poteri saranno esercitati dal componente del
Consiglio Direttivo più anziano di età.
Articolo 9
- Requisiti di onorabilità -
-
9.1. I componenti gli Organi devono essere scelti fra
persone di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa
probità.
- 9.2. Le cariche, nell'ambito della Fondazione, comunque
denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:
a) siano interdetti, inabilitati, falliti, sottoposti a
procedure concorsuali o condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b)
siano stati sottoposti a misure di prevenzione
disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
c)
siano stati condannati con sentenza irrevocabile,
salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria nonché alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.
-
9.3. I componenti gli Organi della Fondazione devono
portare a conoscenza dell'Organo di appartenenza o del Consiglio Direttivo, per
quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere
rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.
L'Organo, cui spetta la nomina del soggetto versante in una delle situazioni
predette, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà
tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta giorni - le decisioni più
idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.
- 9.4. Il Consiglio Generale definirà le modalità e la
documentazione necessaria secondo cui l'Organo competente provvede alla verifica
dei suddetti requisiti, nonché i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la
decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato. Tali attribuzioni
competono al Consiglio Direttivo per quanto attiene il Segretario Generale.
Articolo 10 - Incompatibilità esterna -
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10.1. Non possono ricoprire cariche negli Organi della
Fondazione:
a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i
requisiti previsti dallo Statuto;
b) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o
abbiano lite vertente con essa.
Articolo 11 - Incompatibilità interna -
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11.1. La carica di componente del Consiglio Direttivo è
incompatibile con la carica di componente del Comitato Scientifico. In ogni
caso, è consentito ad un medesimo soggetto di cumulare le cariche di Presidente
della Fondazione, di Presidente del Consiglio Direttivo e di Presidente del
Comitato Scientifico.
- 11.2. Impregiudicate le applicabili disposizioni di legge,
i componenti del Collegio dei Revisori sono incompatibili con qualunque altra
carica della Fondazione.
- 11.3. La carica di Segretario Generale è incompatibile con
quella di Presidente della Fondazione e di Presidente del Comitato Scientifico.
Articolo 12 - Conflitto di interessi -
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12.1. Si ha conflitto di interessi quando la deliberazione
dell'Organo coinvolge interessi, diretti o indiretti, di uno dei componenti
l'Organo competente ad assumere la deliberazione.
- 12.2. Nel caso in cui un componente gli Organi della
Fondazione versi in una situazione non espressamente prevista quale causa di
incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto d'interessi con la
Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'Organo di cui fa parte o
all'Organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a
deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.
- 12.3. Qualora la situazione di conflitto non sia
temporanea, l'Organo di appartenenza o il Consiglio Direttivo per il Segretario
Generale, deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le
relative decisioni.
Articolo 13 - Cause di sospensione -
-
13.1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di
componente gli Organi:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei
reati previste dall'art. 19 della legge 28 aprile 1999, n. 53;
b) l'applicazione di misure cautelari personali.
-
13.2. Le cause di incompatibilità e di conflitto di
interesse non temporanee, sopravvenute alla costituzione dell'organo di
appartenenza si traducono in cause di sospensione. Le cause di sospensione
qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono
in cause di decadenza.
Articolo 14 - Decadenza -
-
14.1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste
dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli Organi della Fondazione
coloro che in qualunque momento perdano i requisiti di onorabilità e di
professionalità richiesti per la nomina o che tengano comportamenti lesivi
dell'immagine della Fondazione o, comunque, dannosi per essa.
- 14.2. Ciascun Organo verifica per i propri componenti la
sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione o
di decadenza e, se del caso, tempestivamente informa l'Organo competente cui
spetta la nomina del soggetto interessato affinché questi assuma, entro trenta
giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, i relativi provvedimenti. Per
il Segretario generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio
Direttivo.
- 14.3. I componenti gli Organi della Fondazione devono dare
immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità o di
incompatibilità, ovvero delle sopravvenute situazioni che comportano la
sospensione dalla carica che li riguarda. La omessa comunicazione di un
conflitto di interessi o di una causa di incompatibilità o di sospensione
comporta la decadenza dalla carica con dichiarazione dell'Organo competente alla
nomina.
- 14.4. I componenti gli Organi della Fondazione che non
intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio Organo senza
motivo di legittimo impedimento sono dichiarati decaduti dall'ufficio con
deliberazione dell'Organo cui spetta la nomina, su segnalazione dell'organo di
appartenenza.
- 14.5. Al verificarsi di una delle situazioni che determina
la decadenza dalla carica di un componente gli Organi della Fondazione, il
Presidente della Fondazione prende senza indugio l'iniziativa per la conseguente
sostituzione a norma del presente statuto.
- 14.6. Il componente gli Organi della Fondazione che sia
dichiarato decaduto non potrà più fare parte, a nessun titolo, degli organi
della stessa.
Articolo 15 - Indennità e compensi -
-
15.1. Su proposta del Consiglio Direttivo e previo parere
favorevole del Collegio dei Revisori, il Consiglio Generale può deliberare la
corresponsione al Segretario Generale - e/o ad altre cariche della Fondazione -
di un compenso annuo e di una medaglia di presenza per ogni partecipazione alle
riunioni degli Organi, oltre al rimborso delle spese sostenute per
l'espletamento delle proprie funzioni.
Sezione IV
- organi della fondazione -
Articolo 16 - Organi -
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16.1. Sono Organi della Fondazione:
- Il Consiglio Generale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Segretario Generale;
- Il Tesoriere;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Collegio dei Revisori;
- Le Commissioni Tecniche.
- 16.2. In conformità alle previsioni statutarie, i
componenti gli Organi agiscono in piena autonomia e indipendenza, nell'esclusivo
interesse della Fondazione, per realizzarne gli scopi.
Articolo 17 - Categorie di Soci -
-
17.1. Sono Soci Fondatori i soci indicati nell'Atto
costitutivo della Fondazione. I Soci Fondatori sono di diritto anche Soci
Onorari.
- 17.2. Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e/o
giuridiche, pubbliche e/o private, nazionali o estere, nominate dal Consiglio
Generale su proposta di uno dei componenti del Consiglio Generale od anche del
Consiglio Direttivo comunicata al Presidente della Fondazione mediante lettera
raccomandata. Per divenire Soci Sostenitori della Fondazione occorrono le
seguenti concorrenti condizioni: a) donazione alla Fondazione di un
importo non inferiore a Euro 1.000, b) possesso dei requisiti di cui al
precedente Articolo 9; ed, infine, c) voto favorevole della maggioranza
dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio Generale.
- 17.3. Sono Soci Onorari coloro i quali vengano nominati
con voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti il
Consiglio Generale. I Soci Onorari debbono essere nominati fra persone fisiche o
giuridiche, organismi internazionali, istituti scientifici e universitari, che
si siano insigniti di particolari meriti per aver contribuito in modo attivo e
determinante alla realizzazione degli scopi della Fondazione. Successivamente
alla nomina, il Presidente della Fondazione ne dà comunicazione ai designati
affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione.
Articolo 18 - Consiglio Generale -
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18.1. Il Consiglio Generale è il massimo organo
deliberativo e di indirizzo della Fondazione ed è costituito dai Soci Fondatori,
dai Soci Sostenitori e dai Soci Onorari; il Presidente della Fondazione ne è
membro di diritto.
- 18.2. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente
della Fondazione e, in sua mancanza, dal componente del Consiglio Generale più
anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
- 18.3. Le deliberazioni del Consiglio Generale sono
adottate con una maggioranza dei 2/3 (due terzi). Il Consiglio Generale si
riunisce, presso la sede della Fondazione, almeno una volta all'anno per
l'approvazione del bilancio ed è convocato dal Presidente della Fondazione
quando lo ritenga opportuno e altresì quando ne facciano richiesta almeno 2/3
(due terzi) dei componenti del Consiglio Generale.
- 18.4. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai
membri del Consiglio Generale al domicilio risultante dal Libro dei componenti
il Consiglio Generale, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza,
a mezzo lettera raccomandata, telefax con avviso di conferma o comunicazione
telegrafica devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Articolo 19 - Attribuzioni e Poteri del Consiglio Generale -
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19.1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale,
oltre le attribuzioni stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
d) la modificazione dello statuto;
e) l'approvazione e modificazione dei regolamenti
interni, su proposta del Consiglio Direttivo;
f) la nomina e la revoca del Presidente della
Fondazione, del Consiglio Direttivo, e del Presidente del Comitato Scientifico;
g) eventuale determinazione di compensi e rimborsi
spese delle cariche della Fondazione, nonché le modalità di erogazione, previo
parere favorevole del Consiglio Direttivo;
h) la nomina degli componenti del Collegio dei
Revisori, mentre la revoca degli stessi sarà possibile solo per giusta causa;
i) la verifica per i propri componenti della
sussistenza dei requisiti e delle cause di incompatibilità, sospensione e
decadenza, nonché l'assunzione entro 30 giorni dei conseguenti provvedimenti;
j) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei
confronti del Presidente della Fondazione, dei componenti il Consiglio
Direttivo, e degli altri componenti il Collegio dei Revisori;
k) la nomina di Commissioni consultive o di studio,
temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le
eventuali indennità. Qualora di dette Commissioni siano chiamati a far parte
componenti gli Organi, l'incarico deve essere conferito con delibera;
l) l'approvazione del bilancio d'esercizio, della
relazione sulla gestione, della relazione del Collegio dei Revisori;
m) la determinazione, sentito il Consiglio di
amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni
del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo statuto, ai
quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. Nell'occasione
definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le
priorità degli interventi;
n) l'approvazione del documento programmatico
previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli
strumenti di intervento della Fondazione per l'esercizio successivo;
o) la definizione delle linee generali della gestione
patrimoniale e della politica degli investimenti;
p) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e
fusione della Fondazione.
Articolo 20 - Diritti e Doveri dei Soci -
-
20.1. La qualifica di Socio Fondatore, Sostenitore, o
Onorario comporta l'obbligo di osservare le norme statutarie, i regolamenti
approvati dal Consiglio Direttivo, e tutte le disposizioni e delibere adottate
dagli organi statutari.
- 20.2. La qualità di Socio Fondatore, Sostenitore, o
Onorario non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale.
Articolo 21 - Consiglio Direttivo -
-
21.1. Il Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio
Generale, che ne determina il numero dei componenti tra un minimo di 3 (tre) e
un massimo di 9 (nove). È presieduto dal Presidente della Fondazione che ne è
membro di diritto.
- 21.2. Il Consiglio Direttivo ha ogni potere di gestione
ordinaria e straordinaria della Fondazione, che non risulti espressamente
riservato ad altro Organo dalla legge o dal presente Statuto. Il Consiglio
Direttivo è deputato, altresì, alla sorveglianza sul funzionamento della
Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa
del valore del patrimonio della Fondazione stessa. In particolare, sono di
esclusiva competenza del Consiglio Direttivo:
a) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo e
della relazione sulla gestione;
b) la nomina e revoca del Tesoriere;
c) la nomina del Comitato Scientifico, la cui revoca
potrà avvenire solo per giusta causa;
d) la gestione esecutiva dei deliberati del Consiglio
Generale in ordine ai programmi e ai progetti esecutivi ed a quant'altro
inerente all'attività della Fondazione;
e) l'assunzione del personale dipendente e la gestione
di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
f) la formulazione di proposte al Consiglio Generale in
ordine alle modifiche statutarie, all'approvazione e alla modificazione dei
regolamenti interni, ai programmi di intervento della Fondazione, alla
definizione delle linee generali della gestione patrimoniale.
-
21.3. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare e
revocare il Segretario Generale.
- 21.4. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal
Presidente della Fondazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal
componente del Consiglio medesimo più anziano secondo l'ordine, rispettivamente,
di anzianità di carica e di età. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono
adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
- 21.5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta
l'anno, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero ne faccia richiesta il
Collegio dei Revisori, presso la sede della Fondazione ovvero in altra sede
all'uopo indicata. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, il quale
redige il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
medesimo.
- 21.6. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ordine del
giorno, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione al domicilio dei singoli
componenti e dei membri del Collegio dei Revisori. In caso di urgenza la
convocazione potrà avvenire anche a mezzo di telegramma, telefax, o altro
strumento che confermi la ricezione (ivi compreso, dunque, a mezzo posta
elettronica con conferma di lettura del messaggio), senza il rispetto del
predetto termine.
Articolo 22 - Presidente della Fondazione -
-
22.1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal
Consiglio Generale, anche tra i suoi membri.
- 22.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della
Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio; in caso di vacanza o di
impedimento ne fa le veci il componente più anziano del Consiglio Direttivo.
- 22.3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio
Generale e il Consiglio Direttivo.
Articolo 23 - Segretario Generale -
-
23.1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio
Direttivo. Il Segretario Generale non può essere scelto fra i membri del
Consiglio Direttivo.
- 23.2. Il Segretario Generale cura la corretta ed esatta
esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni del
Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo con facoltà propositive e
consultive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. In
particolare, il Segretario Generale ha funzioni manageriali della Fondazione,
attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato
Scientifico, coordina le attività delle Commissioni. Al Segretario Generale fa
capo l'Ufficio di Segreteria della Fondazione e risponde agli indirizzi del
Presidente e del Consiglio di Amministrazione.
- 23.3. Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti
per le deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo ed
assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture della Fondazione.
- 23.4. In caso di assenza o impedimento del Segretario
Generale ne adempie le funzioni la persona appositamente nominata dal Consiglio
Direttivo, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di questi, altro
sostituto all'uopo delegato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 24 - Tesoriere -
-
24.1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo,
anche tra i suoi membri, ed ha funzione di controllo contabile sulla gestione
della Fondazione.
Articolo 25 - Comitato Scientifico -
-
25.1. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio
Direttivo, che ne determina il numero dei componenti tra un minimo di 7 (sette)
membri sino ad un massimo di 15 (quindici), scelti tra eminenti personalità
della cultura, della politica, del diritto, dell'economia, della finanza e,
comunque, dei settori di attività della Fondazione.
- 25.2. Il Consiglio Generale nomina tra i membri del
Comitato Scientifico un Presidente, che può essere membro del Consiglio Generale
medesimo e/o Presidente della Fondazione. In ogni caso, il Presidente della
Fondazione è membro di diritto il Presidente della Fondazione.
- 25.3. E' compito del Comitato Scientifico:
-
coadiuvare il Consiglio Direttivo nella
predisposizione di programmi di attività della Fondazione, esprimendo pareri
sulle iniziative di rilievo;
- proporre iniziative culturali di ricerca e di
formazione;
- curare la collaborazione con esperti, centri di
ricerca e di studi, imprese ed istituzioni pubbliche e private;
- fornire indicazioni per una valutazione delle
attività della Fondazione in un contesto comparativo internazionale;
- esprimere suggerimenti per la più opportuna
divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.
Articolo 26 - Collegio dei Revisori -
-
26.1. Il Collegio dei Revisori è composto da due membri
effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, entrambi nominati dal
Consiglio Generale, il quale potrà altresì nominare un revisore supplente.
- 26.2. I componenti il Collegio dei Revisori, e il revisore
supplente eventualmente nominato, sono scelti fra gli iscritti nell'albo dei
revisori contabili aventi residenza nella Repubblica di San Marino.
- 26.3. Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e
le modalità stabilite redige apposita relazione al bilancio annuale che viene
allegata allo stesso.
- 26.4. I componenti del Collegio dei Revisori non
percepiscono alcun compenso per l'espletamento delle proprie funzioni, salvo
quanto previsto all'art. 15.
Articolo 27 - Commissioni Tecniche -
-
27.1. Sulla base delle linee di attività della Fondazione,
su proposta del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo potrà nominare
Commissioni Tecniche pro tempore aventi specifici obiettivi di
approfondimento e analisi. Il numero dei membri di ciascuna Commissione sarà
determinato al momento della nomina dal Consiglio Direttivo in modo variabile e
conforme alle esigenze operative del caso, e dietro indicazione delle
Commissioni Tecniche.
Sezione V
- Fusione - Estinzione - Devoluzione -
Articolo 28 - Estinzione -
-
28.1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di
durata.
- 28.2. Se lo scopo della Fondazione è stato raggiunto o
diviene impossibile, o di scarsa utilità, o se il suo Patrimonio diviene
insufficiente essa si estingue, salvo quanto previsto dal successivo Articolo
29.
- 28.3. In caso di estinzione, l'eventuale Patrimonio
residuo è devoluto ad altre Fondazioni assicurando, ove possibile, la continuità
degli interventi nel territorio e nei settori di operatività della Fondazione.
- 28.4. La scelta della Fondazione a cui devolvere il
Patrimonio residuo è di competenza del Consiglio Generale, il quale dovrà
effettuare la propria designazione fra gli enti indicati dal Consiglio
Direttivo.
Articolo 29 - Trasformazione e Fusione -
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29.1. La Fondazione, con decisione unanime del Consiglio
Generale, con l'approvazione del Consiglio Direttivo e con il parere favorevole
del Presidente della Fondazione, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le
modalità previsti dalla legge, può trasformarsi in un altro ente o fondersi con
altri enti che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente
scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
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