International Observatory for Social, Political and Economic Policies
 
Statuto della Fondazione Téresys - Sezione II Print

"Osservatorio Internazionale per le politiche giuridiche, economiche e fiscali"

 Repubblica di San Marino, 30 gennaio 2003

Indice

Sezione II - patrimonio - Attività - Reddito

Articolo 4 - Patrimonio

Articolo 5 - Attività

Articolo 6 - Reddito


Sezione II

- patrimonio - Attività - Reddito -


Articolo 4 - Patrimonio -

  • 4.1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione devoluto dai soci fondatori e indicato nell'atto costitutivo della Fondazione, nonché dai cespiti ed attività esistenti alla data di approvazione del presente statuto. Il Patrimonio si incrementa per effetto:
a) delle liberalità a qualsiasi titolo pervenute alla Fondazione da parte di enti, di persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, ed esplicitamente destinate ad accrescere il Patrimonio;

b) delle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo della Fondazione delibererà di destinare, con propria deliberazione, ad incremento del patrimonio;

c) dei beni mobili ed immobili che divengano, a qualsiasi titolo, proprietà della Fondazione.
  • 4.2. Per il raggiungimento dei propri scopi, La Fondazione può servirsi dei redditi del Patrimonio o di eventuali liberalità non destinate specificamente all'incremento del Patrimonio.

  • 4.3. Il Patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Nell'amministrarlo, la Fondazione osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne un'adeguata redditività.

  • 4.4. Qualora la gestione del Patrimonio venga effettuata all'interno della Fondazione, essa è svolta con modalità organizzative idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione stessa.

Articolo 5 - Attività -

  • 5.1. La Fondazione opera secondo criteri di programmazione annuale e pluriennale, attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzate direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.

  • 5.2. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, o ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.

  • 5.3. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale.

  • 5.4. Fatte salve le disposizioni di legge, in generale, e le disposizioni di cui all'art. 4, comma 9, della legge del 13 giugno 1990 n. 68, in particolare, la Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato con finalità analoghe alle proprie ed accettare donazioni e lasciti con uno scopo particolare, purché rientranti tra gli scopi statutari.

  • 5.5. La Fondazione può svolgere occasionalmente attività economiche strumentali, finalizzate al raggiungimento del proprio scopo.

  • 5.6. Per realizzare altresì i mezzi finanziari necessari ed opportuni al raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione potrà compiere anche operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, nonché acquisire, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società ed enti in genere.

Articolo 6 - Reddito -

  • 6.1. La Fondazione destina il proprio eventuale reddito secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;

b) oneri di qualsivoglia natura;

c) altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltative deliberate dal Consiglio Direttivo al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione sulla base di principi di sana e prudente gestione, senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo statuto;

d) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
  • 6.2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti a dipendenti eventualmente assunti e delle indennità secondo quanto previsto al successivo Articolo 15.
 
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