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| International Observatory for Social, Political and Economic Policies |
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Statuto della Fondazione Téresys - Sezione II |
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"Osservatorio
Internazionale per le politiche giuridiche, economiche e fiscali"
Repubblica di San Marino, 30 gennaio 2003
Indice
Sezione
II - patrimonio - Attività - RedditoArticolo 4 - Patrimonio
Articolo 5 - Attività
Articolo 6 - Reddito
Sezione II
- patrimonio - Attività - Reddito -
Articolo 4 - Patrimonio -
-
4.1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal
Fondo di Dotazione devoluto dai soci fondatori e indicato nell'atto costitutivo
della Fondazione, nonché dai cespiti ed attività esistenti alla data di
approvazione del presente statuto. Il Patrimonio si incrementa per effetto:
a) delle liberalità a qualsiasi titolo pervenute alla
Fondazione da parte di enti, di persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, ed esplicitamente destinate ad accrescere il Patrimonio;
b) delle somme derivanti e prelevate dai redditi che il
Consiglio Direttivo della Fondazione delibererà di destinare, con propria
deliberazione, ad incremento del patrimonio;
c) dei beni mobili ed immobili che divengano, a
qualsiasi titolo, proprietà della Fondazione.
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4.2. Per il raggiungimento dei propri scopi, La
Fondazione può servirsi dei redditi del Patrimonio o di eventuali liberalità non
destinate specificamente all'incremento del Patrimonio.
- 4.3. Il Patrimonio è totalmente vincolato al
perseguimento degli scopi statutari. Nell'amministrarlo, la Fondazione osserva
criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne
un'adeguata redditività.
- 4.4. Qualora la gestione del Patrimonio venga effettuata
all'interno della Fondazione, essa è svolta con modalità organizzative idonee ad
assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione stessa.
Articolo 5 - Attività -
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5.1. La Fondazione opera secondo criteri di
programmazione annuale e pluriennale, attraverso la definizione di propri
programmi e progetti di intervento da realizzate direttamente o tramite la
collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.
- 5.2. La Fondazione può raccordare la propria attività con
quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire
ad organizzazioni nazionali ed internazionali che realizzino attività coerenti
con lo scopo della Fondazione, o ad enti nazionali e internazionali associativi
di fondazioni.
- 5.3. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per
soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità
consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena
autonomia gestionale.
- 5.4. Fatte salve le disposizioni di legge, in generale, e
le disposizioni di cui all'art. 4, comma 9, della legge del 13 giugno 1990 n.
68, in particolare, la Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di
diritto privato con finalità analoghe alle proprie ed accettare donazioni e
lasciti con uno scopo particolare, purché rientranti tra gli scopi statutari.
- 5.5. La Fondazione può svolgere occasionalmente attività
economiche strumentali, finalizzate al raggiungimento del proprio scopo.
- 5.6. Per realizzare altresì i mezzi finanziari necessari
ed opportuni al raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione potrà compiere
anche operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, nonché
acquisire, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società ed enti in
genere.
Articolo 6 - Reddito -
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6.1. La Fondazione destina il proprio eventuale reddito
secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di
adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta
dalla Fondazione;
b) oneri di qualsivoglia natura;
c) altre finalità previste dallo statuto,
reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltative deliberate dal
Consiglio Direttivo al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione
patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione sulla base di
principi di sana e prudente gestione, senza pregiudizio dell'effettiva tutela
degli interessi contemplati dallo statuto;
d) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
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6.2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di
utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli
associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei
compensi corrisposti a dipendenti eventualmente assunti e delle indennità
secondo quanto previsto al successivo Articolo 15.
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