International Observatory for Social, Political and Economic Policies
 
Statuto della Fondazione Téresys - Sezione IV Print

"Osservatorio Internazionale per le politiche giuridiche, economiche e fiscali"

 Repubblica di San Marino, 30 gennaio 2003

Indice

Sezione IV - organi della fondazione

Articolo 16 - Organi

Articolo 17 - Categorie di Soci

Articolo 18 - Consiglio Generale

Articolo 19 - Attribuzioni e Poteri del Consiglio Generale

Articolo 20 - Diritti e Doveri dei Soci

Articolo 21 - Consiglio Direttivo

Articolo 22 - Presidente della Fondazione

Articolo 23 - Segretario Generale

Articolo 24 - Tesoriere

Articolo 25 - Comitato Scientifico

Articolo 26 - Collegio dei Revisori

Articolo 27 - Commissioni Tecniche


Sezione IV

- organi della fondazione -

Articolo 16 - Organi -

  • 16.1. Sono Organi della Fondazione:

    1. Il Consiglio Generale;

    2. Il Consiglio Direttivo;

    3. Il Presidente della Fondazione;

    4. Il Segretario Generale;

    5. Il Tesoriere;

    6. Il Comitato Scientifico;

    7. Il Collegio dei Revisori;

    8. Le Commissioni Tecniche.
  • 16.2. In conformità alle previsioni statutarie, i componenti gli Organi agiscono in piena autonomia e indipendenza, nell'esclusivo interesse della Fondazione, per realizzarne gli scopi.

Articolo 17 - Categorie di Soci -

  • 17.1. Sono Soci Fondatori i soci indicati nell'Atto costitutivo della Fondazione. I Soci Fondatori sono di diritto anche Soci Onorari.

  • 17.2. Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, nazionali o estere, nominate dal Consiglio Generale su proposta di uno dei componenti del Consiglio Generale od anche del Consiglio Direttivo comunicata al Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata. Per divenire Soci Sostenitori della Fondazione occorrono le seguenti concorrenti condizioni: a) donazione alla Fondazione di un importo non inferiore a Euro 1.000, b) possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 9; ed, infine, c) voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio Generale.

  • 17.3. Sono Soci Onorari coloro i quali vengano nominati con voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio Generale. I Soci Onorari debbono essere nominati fra persone fisiche o giuridiche, organismi internazionali, istituti scientifici e universitari, che si siano insigniti di particolari meriti per aver contribuito in modo attivo e determinante alla realizzazione degli scopi della Fondazione. Successivamente alla nomina, il Presidente della Fondazione ne dà comunicazione ai designati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione.

Articolo 18 - Consiglio Generale -

  • 18.1. Il Consiglio Generale è il massimo organo deliberativo e di indirizzo della Fondazione ed è costituito dai Soci Fondatori, dai Soci Sostenitori e dai Soci Onorari; il Presidente della Fondazione ne è membro di diritto.

  • 18.2. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione e, in sua mancanza, dal componente del Consiglio Generale più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

  • 18.3. Le deliberazioni del Consiglio Generale sono adottate con una maggioranza dei 2/3 (due terzi). Il Consiglio Generale si riunisce, presso la sede della Fondazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed è convocato dal Presidente della Fondazione quando lo ritenga opportuno e altresì quando ne facciano richiesta almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Generale.

  • 18.4. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai membri del Consiglio Generale al domicilio risultante dal Libro dei componenti il Consiglio Generale, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, telefax con avviso di conferma o comunicazione telegrafica devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 19 - Attribuzioni e Poteri del Consiglio Generale -

  • 19.1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
d) la modificazione dello statuto;

e) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni, su proposta del Consiglio Direttivo;

f) la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione, del Consiglio Direttivo, e del Presidente del Comitato Scientifico;

g) eventuale determinazione di compensi e rimborsi spese delle cariche della Fondazione, nonché le modalità di erogazione, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo;

h) la nomina degli componenti del Collegio dei Revisori, mentre la revoca degli stessi sarà possibile solo per giusta causa;

i) la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti e delle cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro 30 giorni dei conseguenti provvedimenti;

j) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Presidente della Fondazione, dei componenti il Consiglio Direttivo, e degli altri componenti il Collegio dei Revisori;

k) la nomina di Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità. Qualora di dette Commissioni siano chiamati a far parte componenti gli Organi, l'incarico deve essere conferito con delibera;

l) l'approvazione del bilancio d'esercizio, della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio dei Revisori;

m) la determinazione, sentito il Consiglio di amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;

n) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione per l'esercizio successivo;

o) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

p) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione.

Articolo 20 - Diritti e Doveri dei Soci -

  • 20.1. La qualifica di Socio Fondatore, Sostenitore, o Onorario comporta l'obbligo di osservare le norme statutarie, i regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo, e tutte le disposizioni e delibere adottate dagli organi statutari.

  • 20.2. La qualità di Socio Fondatore, Sostenitore, o Onorario non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale.

Articolo 21 - Consiglio Direttivo -

  • 21.1. Il Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio Generale, che ne determina il numero dei componenti tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (nove). È presieduto dal Presidente della Fondazione che ne è membro di diritto.

  • 21.2. Il Consiglio Direttivo ha ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, che non risulti espressamente riservato ad altro Organo dalla legge o dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo è deputato, altresì, alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della Fondazione stessa. In particolare, sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo:
a) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sulla gestione;

b) la nomina e revoca del Tesoriere;

c) la nomina del Comitato Scientifico, la cui revoca potrà avvenire solo per giusta causa;

d) la gestione esecutiva dei deliberati del Consiglio Generale in ordine ai programmi e ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;

e) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;

f) la formulazione di proposte al Consiglio Generale in ordine alle modifiche statutarie, all'approvazione e alla modificazione dei regolamenti interni, ai programmi di intervento della Fondazione, alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale.
  • 21.3. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare e revocare il Segretario Generale.

  • 21.4. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio medesimo più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

  • 21.5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori, presso la sede della Fondazione ovvero in altra sede all'uopo indicata. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, il quale redige il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.

  • 21.6. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti e dei membri del Collegio dei Revisori. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire anche a mezzo di telegramma, telefax, o altro strumento che confermi la ricezione (ivi compreso, dunque, a mezzo posta elettronica con conferma di lettura del messaggio), senza il rispetto del predetto termine.

Articolo 22 - Presidente della Fondazione -

  • 22.1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale, anche tra i suoi membri.

  • 22.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio; in caso di vacanza o di impedimento ne fa le veci il componente più anziano del Consiglio Direttivo.

  • 22.3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale e il Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Segretario Generale -

  • 23.1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale non può essere scelto fra i membri del Consiglio Direttivo.

  • 23.2. Il Segretario Generale cura la corretta ed esatta esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo con facoltà propositive e consultive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. In particolare, il Segretario Generale ha funzioni manageriali della Fondazione, attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Scientifico, coordina le attività delle Commissioni. Al Segretario Generale fa capo l'Ufficio di Segreteria della Fondazione e risponde agli indirizzi del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

  • 23.3. Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo ed assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture della Fondazione.

  • 23.4. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale ne adempie le funzioni la persona appositamente nominata dal Consiglio Direttivo, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di questi, altro sostituto all'uopo delegato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - Tesoriere -

  • 24.1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i suoi membri, ed ha funzione di controllo contabile sulla gestione della Fondazione.

Articolo 25 - Comitato Scientifico -

  • 25.1. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina il numero dei componenti tra un minimo di 7 (sette) membri sino ad un massimo di 15 (quindici), scelti tra eminenti personalità della cultura, della politica, del diritto, dell'economia, della finanza e, comunque, dei settori di attività della Fondazione.

  • 25.2. Il Consiglio Generale nomina tra i membri del Comitato Scientifico un Presidente, che può essere membro del Consiglio Generale medesimo e/o Presidente della Fondazione. In ogni caso, il Presidente della Fondazione è membro di diritto il Presidente della Fondazione.

  • 25.3. E' compito del Comitato Scientifico:
  1. coadiuvare il Consiglio Direttivo nella predisposizione di programmi di attività della Fondazione, esprimendo pareri sulle iniziative di rilievo;

  2. proporre iniziative culturali di ricerca e di formazione;

  3. curare la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese ed istituzioni pubbliche e private;

  4. fornire indicazioni per una valutazione delle attività della Fondazione in un contesto comparativo internazionale;

  5. esprimere suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.

Articolo 26 - Collegio dei Revisori -

  • 26.1. Il Collegio dei Revisori è composto da due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, entrambi nominati dal Consiglio Generale, il quale potrà altresì nominare un revisore supplente.

  • 26.2. I componenti il Collegio dei Revisori, e il revisore supplente eventualmente nominato, sono scelti fra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili aventi residenza nella Repubblica di San Marino.

  • 26.3. Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e le modalità stabilite redige apposita relazione al bilancio annuale che viene allegata allo stesso.

  • 26.4. I componenti del Collegio dei Revisori non percepiscono alcun compenso per l'espletamento delle proprie funzioni, salvo quanto previsto all'art. 15.

Articolo 27 - Commissioni Tecniche -

  • 27.1. Sulla base delle linee di attività della Fondazione, su proposta del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo potrà nominare Commissioni Tecniche pro tempore aventi specifici obiettivi di approfondimento e analisi. Il numero dei membri di ciascuna Commissione sarà determinato al momento della nomina dal Consiglio Direttivo in modo variabile e conforme alle esigenze operative del caso, e dietro indicazione delle Commissioni Tecniche.
 
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