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| International Observatory for Social, Political and Economic Policies |
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Statuto della Fondazione Téresys - Sezione IV |
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"Osservatorio
Internazionale per le politiche giuridiche, economiche e fiscali"
Repubblica di San Marino, 30 gennaio 2003
Indice
Sezione
IV - organi della fondazioneArticolo 16 - Organi
Articolo 17 - Categorie di Soci
Articolo 18 - Consiglio Generale
Articolo 19 - Attribuzioni e Poteri del Consiglio
Generale
Articolo 20 - Diritti e Doveri dei Soci
Articolo 21 - Consiglio Direttivo
Articolo 22 - Presidente della Fondazione
Articolo 23 - Segretario Generale
Articolo 24 - Tesoriere
Articolo 25 - Comitato Scientifico
Articolo 26 - Collegio dei Revisori
Articolo 27 - Commissioni Tecniche
Sezione IV
- organi della fondazione -
Articolo 16 - Organi -
-
16.1. Sono Organi della Fondazione:
- Il Consiglio Generale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Segretario Generale;
- Il Tesoriere;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Collegio dei Revisori;
- Le Commissioni Tecniche.
- 16.2. In conformità alle previsioni statutarie, i
componenti gli Organi agiscono in piena autonomia e indipendenza, nell'esclusivo
interesse della Fondazione, per realizzarne gli scopi.
Articolo 17 - Categorie di Soci -
-
17.1. Sono Soci Fondatori i soci indicati nell'Atto
costitutivo della Fondazione. I Soci Fondatori sono di diritto anche Soci
Onorari.
- 17.2. Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e/o
giuridiche, pubbliche e/o private, nazionali o estere, nominate dal Consiglio
Generale su proposta di uno dei componenti del Consiglio Generale od anche del
Consiglio Direttivo comunicata al Presidente della Fondazione mediante lettera
raccomandata. Per divenire Soci Sostenitori della Fondazione occorrono le
seguenti concorrenti condizioni: a) donazione alla Fondazione di un
importo non inferiore a Euro 1.000, b) possesso dei requisiti di cui al
precedente Articolo 9; ed, infine, c) voto favorevole della maggioranza
dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio Generale.
- 17.3. Sono Soci Onorari coloro i quali vengano nominati
con voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti il
Consiglio Generale. I Soci Onorari debbono essere nominati fra persone fisiche o
giuridiche, organismi internazionali, istituti scientifici e universitari, che
si siano insigniti di particolari meriti per aver contribuito in modo attivo e
determinante alla realizzazione degli scopi della Fondazione. Successivamente
alla nomina, il Presidente della Fondazione ne dà comunicazione ai designati
affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione.
Articolo 18 - Consiglio Generale -
-
18.1. Il Consiglio Generale è il massimo organo
deliberativo e di indirizzo della Fondazione ed è costituito dai Soci Fondatori,
dai Soci Sostenitori e dai Soci Onorari; il Presidente della Fondazione ne è
membro di diritto.
- 18.2. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente
della Fondazione e, in sua mancanza, dal componente del Consiglio Generale più
anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
- 18.3. Le deliberazioni del Consiglio Generale sono
adottate con una maggioranza dei 2/3 (due terzi). Il Consiglio Generale si
riunisce, presso la sede della Fondazione, almeno una volta all'anno per
l'approvazione del bilancio ed è convocato dal Presidente della Fondazione
quando lo ritenga opportuno e altresì quando ne facciano richiesta almeno 2/3
(due terzi) dei componenti del Consiglio Generale.
- 18.4. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai
membri del Consiglio Generale al domicilio risultante dal Libro dei componenti
il Consiglio Generale, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza,
a mezzo lettera raccomandata, telefax con avviso di conferma o comunicazione
telegrafica devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Articolo 19 - Attribuzioni e Poteri del Consiglio Generale -
-
19.1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale,
oltre le attribuzioni stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
d) la modificazione dello statuto;
e) l'approvazione e modificazione dei regolamenti
interni, su proposta del Consiglio Direttivo;
f) la nomina e la revoca del Presidente della
Fondazione, del Consiglio Direttivo, e del Presidente del Comitato Scientifico;
g) eventuale determinazione di compensi e rimborsi
spese delle cariche della Fondazione, nonché le modalità di erogazione, previo
parere favorevole del Consiglio Direttivo;
h) la nomina degli componenti del Collegio dei
Revisori, mentre la revoca degli stessi sarà possibile solo per giusta causa;
i) la verifica per i propri componenti della
sussistenza dei requisiti e delle cause di incompatibilità, sospensione e
decadenza, nonché l'assunzione entro 30 giorni dei conseguenti provvedimenti;
j) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei
confronti del Presidente della Fondazione, dei componenti il Consiglio
Direttivo, e degli altri componenti il Collegio dei Revisori;
k) la nomina di Commissioni consultive o di studio,
temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le
eventuali indennità. Qualora di dette Commissioni siano chiamati a far parte
componenti gli Organi, l'incarico deve essere conferito con delibera;
l) l'approvazione del bilancio d'esercizio, della
relazione sulla gestione, della relazione del Collegio dei Revisori;
m) la determinazione, sentito il Consiglio di
amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni
del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo statuto, ai
quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. Nell'occasione
definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le
priorità degli interventi;
n) l'approvazione del documento programmatico
previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli
strumenti di intervento della Fondazione per l'esercizio successivo;
o) la definizione delle linee generali della gestione
patrimoniale e della politica degli investimenti;
p) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e
fusione della Fondazione.
Articolo 20 - Diritti e Doveri dei Soci -
-
20.1. La qualifica di Socio Fondatore, Sostenitore, o
Onorario comporta l'obbligo di osservare le norme statutarie, i regolamenti
approvati dal Consiglio Direttivo, e tutte le disposizioni e delibere adottate
dagli organi statutari.
- 20.2. La qualità di Socio Fondatore, Sostenitore, o
Onorario non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale.
Articolo 21 - Consiglio Direttivo -
-
21.1. Il Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio
Generale, che ne determina il numero dei componenti tra un minimo di 3 (tre) e
un massimo di 9 (nove). È presieduto dal Presidente della Fondazione che ne è
membro di diritto.
- 21.2. Il Consiglio Direttivo ha ogni potere di gestione
ordinaria e straordinaria della Fondazione, che non risulti espressamente
riservato ad altro Organo dalla legge o dal presente Statuto. Il Consiglio
Direttivo è deputato, altresì, alla sorveglianza sul funzionamento della
Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa
del valore del patrimonio della Fondazione stessa. In particolare, sono di
esclusiva competenza del Consiglio Direttivo:
a) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo e
della relazione sulla gestione;
b) la nomina e revoca del Tesoriere;
c) la nomina del Comitato Scientifico, la cui revoca
potrà avvenire solo per giusta causa;
d) la gestione esecutiva dei deliberati del Consiglio
Generale in ordine ai programmi e ai progetti esecutivi ed a quant'altro
inerente all'attività della Fondazione;
e) l'assunzione del personale dipendente e la gestione
di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
f) la formulazione di proposte al Consiglio Generale in
ordine alle modifiche statutarie, all'approvazione e alla modificazione dei
regolamenti interni, ai programmi di intervento della Fondazione, alla
definizione delle linee generali della gestione patrimoniale.
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21.3. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare e
revocare il Segretario Generale.
- 21.4. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal
Presidente della Fondazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal
componente del Consiglio medesimo più anziano secondo l'ordine, rispettivamente,
di anzianità di carica e di età. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono
adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
- 21.5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta
l'anno, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero ne faccia richiesta il
Collegio dei Revisori, presso la sede della Fondazione ovvero in altra sede
all'uopo indicata. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, il quale
redige il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
medesimo.
- 21.6. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ordine del
giorno, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione al domicilio dei singoli
componenti e dei membri del Collegio dei Revisori. In caso di urgenza la
convocazione potrà avvenire anche a mezzo di telegramma, telefax, o altro
strumento che confermi la ricezione (ivi compreso, dunque, a mezzo posta
elettronica con conferma di lettura del messaggio), senza il rispetto del
predetto termine.
Articolo 22 - Presidente della Fondazione -
-
22.1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal
Consiglio Generale, anche tra i suoi membri.
- 22.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della
Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio; in caso di vacanza o di
impedimento ne fa le veci il componente più anziano del Consiglio Direttivo.
- 22.3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio
Generale e il Consiglio Direttivo.
Articolo 23 - Segretario Generale -
-
23.1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio
Direttivo. Il Segretario Generale non può essere scelto fra i membri del
Consiglio Direttivo.
- 23.2. Il Segretario Generale cura la corretta ed esatta
esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni del
Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo con facoltà propositive e
consultive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. In
particolare, il Segretario Generale ha funzioni manageriali della Fondazione,
attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato
Scientifico, coordina le attività delle Commissioni. Al Segretario Generale fa
capo l'Ufficio di Segreteria della Fondazione e risponde agli indirizzi del
Presidente e del Consiglio di Amministrazione.
- 23.3. Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti
per le deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo ed
assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture della Fondazione.
- 23.4. In caso di assenza o impedimento del Segretario
Generale ne adempie le funzioni la persona appositamente nominata dal Consiglio
Direttivo, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di questi, altro
sostituto all'uopo delegato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 24 - Tesoriere -
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24.1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo,
anche tra i suoi membri, ed ha funzione di controllo contabile sulla gestione
della Fondazione.
Articolo 25 - Comitato Scientifico -
-
25.1. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio
Direttivo, che ne determina il numero dei componenti tra un minimo di 7 (sette)
membri sino ad un massimo di 15 (quindici), scelti tra eminenti personalità
della cultura, della politica, del diritto, dell'economia, della finanza e,
comunque, dei settori di attività della Fondazione.
- 25.2. Il Consiglio Generale nomina tra i membri del
Comitato Scientifico un Presidente, che può essere membro del Consiglio Generale
medesimo e/o Presidente della Fondazione. In ogni caso, il Presidente della
Fondazione è membro di diritto il Presidente della Fondazione.
- 25.3. E' compito del Comitato Scientifico:
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coadiuvare il Consiglio Direttivo nella
predisposizione di programmi di attività della Fondazione, esprimendo pareri
sulle iniziative di rilievo;
- proporre iniziative culturali di ricerca e di
formazione;
- curare la collaborazione con esperti, centri di
ricerca e di studi, imprese ed istituzioni pubbliche e private;
- fornire indicazioni per una valutazione delle
attività della Fondazione in un contesto comparativo internazionale;
- esprimere suggerimenti per la più opportuna
divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.
Articolo 26 - Collegio dei Revisori -
-
26.1. Il Collegio dei Revisori è composto da due membri
effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, entrambi nominati dal
Consiglio Generale, il quale potrà altresì nominare un revisore supplente.
- 26.2. I componenti il Collegio dei Revisori, e il revisore
supplente eventualmente nominato, sono scelti fra gli iscritti nell'albo dei
revisori contabili aventi residenza nella Repubblica di San Marino.
- 26.3. Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e
le modalità stabilite redige apposita relazione al bilancio annuale che viene
allegata allo stesso.
- 26.4. I componenti del Collegio dei Revisori non
percepiscono alcun compenso per l'espletamento delle proprie funzioni, salvo
quanto previsto all'art. 15.
Articolo 27 - Commissioni Tecniche -
-
27.1. Sulla base delle linee di attività della Fondazione,
su proposta del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo potrà nominare
Commissioni Tecniche pro tempore aventi specifici obiettivi di
approfondimento e analisi. Il numero dei membri di ciascuna Commissione sarà
determinato al momento della nomina dal Consiglio Direttivo in modo variabile e
conforme alle esigenze operative del caso, e dietro indicazione delle
Commissioni Tecniche.
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