International Observatory for Social, Political and Economic Policies
 
Statuto della Fondazione Téresys - Sezione V Print

"Osservatorio Internazionale per le politiche giuridiche, economiche e fiscali"

 Repubblica di San Marino, 30 gennaio 2003

Indice

Sezione V - Fusione - Estinzione - Devoluzione

Articolo 28 - Estinzione

Articolo 29 - Trasformazione e Fusione


Sezione V

  - Fusione - Estinzione - Devoluzione -

Articolo 28 - Estinzione -

  • 28.1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

  • 28.2. Se lo scopo della Fondazione è stato raggiunto o diviene impossibile, o di scarsa utilità, o se il suo Patrimonio diviene insufficiente essa si estingue, salvo quanto previsto dal successivo Articolo 29.

  • 28.3. In caso di estinzione, l'eventuale Patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori di operatività della Fondazione.

  • 28.4. La scelta della Fondazione a cui devolvere il Patrimonio residuo è di competenza del Consiglio Generale, il quale dovrà effettuare la propria designazione fra gli enti indicati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 29 - Trasformazione e Fusione -

  • 29.1. La Fondazione, con decisione unanime del Consiglio Generale, con l'approvazione del Consiglio Direttivo e con il parere favorevole del Presidente della Fondazione, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, può trasformarsi in un altro ente o fondersi con altri enti che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
 
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