International Observatory for Social, Political and Economic Policies
 
Statuto della Fondazione Téresys Print

"Osservatorio Internazionale per le politiche giuridiche, economiche e fiscali"

 Repubblica di San Marino,  30 gennaio 2003

Indice

Sezione I - denominazione - sede - durata - scopo

Articolo 1 - Denominazione

Articolo 2 - Sede e Durata

Articolo 3 - Scopi e Settori di Intervento

Sezione II - patrimonio - Attività - Reddito

Articolo 4 - Patrimonio

Articolo 5 - Attività

Articolo 6 - Reddito

Sezione III - Disposizioni Comuni agli organi

Articolo 7 - Durata

Articolo 8 - Procedure di nomine

Articolo 9 - Requisiti di onorabilità

Articolo 10 - Incompatibilità esterna

Articolo 11 - Incompatibilità interna

Articolo 12 - Conflitto di interessi

Articolo 13 - Cause di sospensione

Articolo 14 - Decadenza

Articolo 15 - Indennità e compensi

Sezione IV - organi della fondazione

Articolo 16 - Organi

Articolo 17 - Categorie di Soci

Articolo 18 - Consiglio Generale

Articolo 19 - Attribuzioni e Poteri del Consiglio Generale

Articolo 20 - Diritti e Doveri dei Soci

Articolo 21 - Consiglio Direttivo

Articolo 22 - Presidente della Fondazione

Articolo 23 - Segretario Generale

Articolo 24 - Tesoriere

Articolo 25 - Comitato Scientifico

Articolo 26 - Collegio dei Revisori

Articolo 27 - Commissioni Tecniche

Sezione V - Fusione - Estinzione - Devoluzione

Articolo 28 - Estinzione

Articolo 29 - Trasformazione e Fusione




Sezione I

- denominazione - sede - durata - scopo -


Articolo 1 - Denominazione -

  • 1.1. La fondazione Téresys Osservatorio Internazionale per le politiche giuridiche, economiche e fiscali (di seguito denominata anche "Fondazione") è una persona giuridica privata a base associativa.

  • 1.2. La fondazione ha carattere internazionale, è apolitica, non ha confini di culto religioso, è autonoma nei confronti dei pubblici poteri e dei terzi in genere, ed ha piena autonomia funzionale e amministrativa, nel rispetto della legislazione vigente nella Repubblica di San Marino.

Articolo 2 - Sede e Durata-

  • 2.1. La Fondazione ha sede nella Repubblica di San Marino, località Dogana, in Via Tre Settembre, 156.

  • 2.2. Possono essere istituite sedi secondarie nella Repubblica di San Marino, ed anche all'estero.

  • 2.3. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3 - Scopi e Settori di Intervento -

  • 3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro.

  • 3.2. La Fondazione ha lo scopo esclusivo di favorire e promuovere lo studio, la ricerca e l'istruzione nell'ambito delle discipline politico economiche, giuridiche e finanziarie, con particolare attenzione ai processi di sviluppo, cambiamento, evoluzione dei sistemi legislativi e fiscali di vari Paesi.

  • 3.3. Per il perseguimento dei propri scopi, La Fondazione potrà sviluppare ogni iniziativa atta a promuovere e diffondere una moderna cultura giuridica, fiscale ed economica, dando impulso ad attività di ricerca, di aggiornamento e di formazione, su tematiche sensibili ed attuali le quali possano avere ricadute sulle strategie e sulle iniziative di programmazione delle istituzioni private e pubbliche.

  • 3.4. La vocazione di intervento della Fondazione è prevalentemente rivolta ai Paesi situati nell'Area del Bacino Mediterraneo, nelle zone Sub-Sahariane e nel Medio Oriente, e ciò al fine di favorire, intensificare, approfondire la rete dei rapporti interculturali tra gli stessi, oltreché con il Continente Europeo.

  • 3.5. La Fondazione identificherà anno per anno i propri obiettivi tematici nel contesto sopra esposto, elaborando piani di studio, ricerca e formazione sulle aree individuate, nonché intrecciando relazioni con enti idonei allo svolgimento dei lavori e coinvolgendo personalità di alto livello nei rispettivi settori di competenza.

  • 3.6. Annualmente la Fondazione curerà l'elaborazione e la pubblicazione di un Rapporto avente ad oggetto le attività svolte e le iniziative intraprese dalla Fondazione medesima. Ai fini della presentazione al pubblico di tale Rapporto, la Fondazione predisporrà l'organizzazione di apposito evento di alto livello.

  • 3.7. All'interno della Fondazione opererà un Centro di Formazione destinato a selezionati giovani che intendano specializzarsi in specifiche nicchie di competenza. Il Centro di Formazione potrà rappresentare fonte di redditività per la Fondazione stessa.

  • 3.8. Per il raggiungimento dei propri obiettivi, la Fondazione potrà avvalersi, nelle forme ritenute più opportune, di strutture universitarie, istituti giuridici, ordini professionali, riviste scientifiche specializzate in settori affini al proprio, associazioni nazionali ed internazionali con vocazione compatibile con quella della Fondazione medesima.

  • 3.9. La Fondazione, tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica le esigenze del territorio, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o più dei settori sopra indicati, nell'ambito della definizione periodica di programmi pluriennali.

Sezione II

- patrimonio - Attività - Reddito -


Articolo 4 - Patrimonio -

  • 4.1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione devoluto dai soci fondatori e indicato nell'atto costitutivo della Fondazione, nonché dai cespiti ed attività esistenti alla data di approvazione del presente statuto. Il Patrimonio si incrementa per effetto:
a) delle liberalità a qualsiasi titolo pervenute alla Fondazione da parte di enti, di persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, ed esplicitamente destinate ad accrescere il Patrimonio;

b) delle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo della Fondazione delibererà di destinare, con propria deliberazione, ad incremento del patrimonio;

c) dei beni mobili ed immobili che divengano, a qualsiasi titolo, proprietà della Fondazione.
  • 4.2. Per il raggiungimento dei propri scopi, La Fondazione può servirsi dei redditi del Patrimonio o di eventuali liberalità non destinate specificamente all'incremento del Patrimonio.

  • 4.3. Il Patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Nell'amministrarlo, la Fondazione osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne un'adeguata redditività.

  • 4.4. Qualora la gestione del Patrimonio venga effettuata all'interno della Fondazione, essa è svolta con modalità organizzative idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione stessa.

Articolo 5 - Attività -

  • 5.1. La Fondazione opera secondo criteri di programmazione annuale e pluriennale, attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzate direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.

  • 5.2. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, o ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.

  • 5.3. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale.

  • 5.4. Fatte salve le disposizioni di legge, in generale, e le disposizioni di cui all'art. 4, comma 9, della legge del 13 giugno 1990 n. 68, in particolare, la Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato con finalità analoghe alle proprie ed accettare donazioni e lasciti con uno scopo particolare, purché rientranti tra gli scopi statutari.

  • 5.5. La Fondazione può svolgere occasionalmente attività economiche strumentali, finalizzate al raggiungimento del proprio scopo.

  • 5.6. Per realizzare altresì i mezzi finanziari necessari ed opportuni al raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione potrà compiere anche operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, nonché acquisire, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società ed enti in genere.

Articolo 6 - Reddito -

  • 6.1. La Fondazione destina il proprio eventuale reddito secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;

b) oneri di qualsivoglia natura;

c) altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltative deliberate dal Consiglio Direttivo al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione sulla base di principi di sana e prudente gestione, senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo statuto;

d) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
  • 6.2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti a dipendenti eventualmente assunti e delle indennità secondo quanto previsto al successivo Articolo 15.

Sezione III

- Disposizioni Comuni agli organi -


Articolo 7 - Durata -

  • 7.1. Tutti gli organi della Fondazione restano in carica tre anni dall'insediamento con facoltà di essere rieletti, ad esclusione del Consiglio Generale che ha durata illimitata.

Articolo 8 - Procedure di nomine -

  • 8.1. Il Presidente della Fondazione, tre mesi prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente degli organi della Fondazione, ovvero tempestivamente nei casi diversi da quella di scadenza naturale del mandato, provvede ad inviare lettera raccomandata all'Organo cui compete la designazione.

  • 8.2. All'Organo, cui compete la designazione in sostituzione del componente cessato dalla carica, spetta di verificare che i candidati prescelti siano in possesso dei requisiti richiesti; in mancanza dei requisiti, ripete l'intera procedura di designazione.

  • 8.3. Successivamente alla nomina, il Presidente della Fondazione ne dà comunicazione agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima.

  • 8.4. Nel caso di morte del Presidente della Fondazione o di cessazione dello stesso, per qualunque causa, dalla sua carica, alla sostituzione provvederà il Consiglio Generale nel più breve tempo possibile. Nel periodo di vacanza i relativi poteri saranno esercitati dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Articolo 9 - Requisiti di onorabilità -

  • 9.1. I componenti gli Organi devono essere scelti fra persone di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.

  • 9.2. Le cariche, nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:
a) siano interdetti, inabilitati, falliti, sottoposti a procedure concorsuali o condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria nonché alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.
  • 9.3. I componenti gli Organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'Organo di appartenenza o del Consiglio Direttivo, per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'Organo, cui spetta la nomina del soggetto versante in una delle situazioni predette, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta giorni - le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

  • 9.4. Il Consiglio Generale definirà le modalità e la documentazione necessaria secondo cui l'Organo competente provvede alla verifica dei suddetti requisiti, nonché i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato. Tali attribuzioni competono al Consiglio Direttivo per quanto attiene il Segretario Generale.

Articolo 10 - Incompatibilità esterna -

  • 10.1. Non possono ricoprire cariche negli Organi della Fondazione:
a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;

b) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.

Articolo 11 - Incompatibilità interna -

  • 11.1. La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di componente del Comitato Scientifico. In ogni caso, è consentito ad un medesimo soggetto di cumulare le cariche di Presidente della Fondazione, di Presidente del Consiglio Direttivo e di Presidente del Comitato Scientifico.

  • 11.2. Impregiudicate le applicabili disposizioni di legge, i componenti del Collegio dei Revisori sono incompatibili con qualunque altra carica della Fondazione.

  • 11.3. La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di Presidente della Fondazione e di Presidente del Comitato Scientifico.

Articolo 12 - Conflitto di interessi -

  • 12.1. Si ha conflitto di interessi quando la deliberazione dell'Organo coinvolge interessi, diretti o indiretti, di uno dei componenti l'Organo competente ad assumere la deliberazione.

  • 12.2. Nel caso in cui un componente gli Organi della Fondazione versi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto d'interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'Organo di cui fa parte o all'Organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

  • 12.3. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'Organo di appartenenza o il Consiglio Direttivo per il Segretario Generale, deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.

Articolo 13 - Cause di sospensione -

  • 13.1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli Organi:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previste dall'art. 19 della legge 28 aprile 1999, n. 53;

b) l'applicazione di misure cautelari personali.
  • 13.2. Le cause di incompatibilità e di conflitto di interesse non temporanee, sopravvenute alla costituzione dell'organo di appartenenza si traducono in cause di sospensione. Le cause di sospensione qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza.

Articolo 14 - Decadenza -

  • 14.1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli Organi della Fondazione coloro che in qualunque momento perdano i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per la nomina o che tengano comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione o, comunque, dannosi per essa.

  • 14.2. Ciascun Organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione o di decadenza e, se del caso, tempestivamente informa l'Organo competente cui spetta la nomina del soggetto interessato affinché questi assuma, entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, i relativi provvedimenti. Per il Segretario generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio Direttivo.

  • 14.3. I componenti gli Organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ovvero delle sopravvenute situazioni che comportano la sospensione dalla carica che li riguarda. La omessa comunicazione di un conflitto di interessi o di una causa di incompatibilità o di sospensione comporta la decadenza dalla carica con dichiarazione dell'Organo competente alla nomina.

  • 14.4. I componenti gli Organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio Organo senza motivo di legittimo impedimento sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'Organo cui spetta la nomina, su segnalazione dell'organo di appartenenza.

  • 14.5. Al verificarsi di una delle situazioni che determina la decadenza dalla carica di un componente gli Organi della Fondazione, il Presidente della Fondazione prende senza indugio l'iniziativa per la conseguente sostituzione a norma del presente statuto.

  • 14.6. Il componente gli Organi della Fondazione che sia dichiarato decaduto non potrà più fare parte, a nessun titolo, degli organi della stessa.

Articolo 15 - Indennità e compensi -

  • 15.1. Su proposta del Consiglio Direttivo e previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Consiglio Generale può deliberare la corresponsione al Segretario Generale - e/o ad altre cariche della Fondazione - di un compenso annuo e di una medaglia di presenza per ogni partecipazione alle riunioni degli Organi, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni.

Sezione IV

- organi della fondazione -

Articolo 16 - Organi -

  • 16.1. Sono Organi della Fondazione:

    1. Il Consiglio Generale;

    2. Il Consiglio Direttivo;

    3. Il Presidente della Fondazione;

    4. Il Segretario Generale;

    5. Il Tesoriere;

    6. Il Comitato Scientifico;

    7. Il Collegio dei Revisori;

    8. Le Commissioni Tecniche.
  • 16.2. In conformità alle previsioni statutarie, i componenti gli Organi agiscono in piena autonomia e indipendenza, nell'esclusivo interesse della Fondazione, per realizzarne gli scopi.

Articolo 17 - Categorie di Soci -

  • 17.1. Sono Soci Fondatori i soci indicati nell'Atto costitutivo della Fondazione. I Soci Fondatori sono di diritto anche Soci Onorari.

  • 17.2. Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, nazionali o estere, nominate dal Consiglio Generale su proposta di uno dei componenti del Consiglio Generale od anche del Consiglio Direttivo comunicata al Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata. Per divenire Soci Sostenitori della Fondazione occorrono le seguenti concorrenti condizioni: a) donazione alla Fondazione di un importo non inferiore a Euro 1.000, b) possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 9; ed, infine, c) voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio Generale.

  • 17.3. Sono Soci Onorari coloro i quali vengano nominati con voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio Generale. I Soci Onorari debbono essere nominati fra persone fisiche o giuridiche, organismi internazionali, istituti scientifici e universitari, che si siano insigniti di particolari meriti per aver contribuito in modo attivo e determinante alla realizzazione degli scopi della Fondazione. Successivamente alla nomina, il Presidente della Fondazione ne dà comunicazione ai designati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione.

Articolo 18 - Consiglio Generale -

  • 18.1. Il Consiglio Generale è il massimo organo deliberativo e di indirizzo della Fondazione ed è costituito dai Soci Fondatori, dai Soci Sostenitori e dai Soci Onorari; il Presidente della Fondazione ne è membro di diritto.

  • 18.2. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione e, in sua mancanza, dal componente del Consiglio Generale più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

  • 18.3. Le deliberazioni del Consiglio Generale sono adottate con una maggioranza dei 2/3 (due terzi). Il Consiglio Generale si riunisce, presso la sede della Fondazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed è convocato dal Presidente della Fondazione quando lo ritenga opportuno e altresì quando ne facciano richiesta almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Generale.

  • 18.4. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai membri del Consiglio Generale al domicilio risultante dal Libro dei componenti il Consiglio Generale, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, telefax con avviso di conferma o comunicazione telegrafica devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 19 - Attribuzioni e Poteri del Consiglio Generale -

  • 19.1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
d) la modificazione dello statuto;

e) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni, su proposta del Consiglio Direttivo;

f) la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione, del Consiglio Direttivo, e del Presidente del Comitato Scientifico;

g) eventuale determinazione di compensi e rimborsi spese delle cariche della Fondazione, nonché le modalità di erogazione, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo;

h) la nomina degli componenti del Collegio dei Revisori, mentre la revoca degli stessi sarà possibile solo per giusta causa;

i) la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti e delle cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro 30 giorni dei conseguenti provvedimenti;

j) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Presidente della Fondazione, dei componenti il Consiglio Direttivo, e degli altri componenti il Collegio dei Revisori;

k) la nomina di Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità. Qualora di dette Commissioni siano chiamati a far parte componenti gli Organi, l'incarico deve essere conferito con delibera;

l) l'approvazione del bilancio d'esercizio, della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio dei Revisori;

m) la determinazione, sentito il Consiglio di amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;

n) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione per l'esercizio successivo;

o) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

p) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione.

Articolo 20 - Diritti e Doveri dei Soci -

  • 20.1. La qualifica di Socio Fondatore, Sostenitore, o Onorario comporta l'obbligo di osservare le norme statutarie, i regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo, e tutte le disposizioni e delibere adottate dagli organi statutari.

  • 20.2. La qualità di Socio Fondatore, Sostenitore, o Onorario non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale.

Articolo 21 - Consiglio Direttivo -

  • 21.1. Il Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio Generale, che ne determina il numero dei componenti tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (nove). È presieduto dal Presidente della Fondazione che ne è membro di diritto.

  • 21.2. Il Consiglio Direttivo ha ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, che non risulti espressamente riservato ad altro Organo dalla legge o dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo è deputato, altresì, alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della Fondazione stessa. In particolare, sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo:
a) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sulla gestione;

b) la nomina e revoca del Tesoriere;

c) la nomina del Comitato Scientifico, la cui revoca potrà avvenire solo per giusta causa;

d) la gestione esecutiva dei deliberati del Consiglio Generale in ordine ai programmi e ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;

e) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;

f) la formulazione di proposte al Consiglio Generale in ordine alle modifiche statutarie, all'approvazione e alla modificazione dei regolamenti interni, ai programmi di intervento della Fondazione, alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale.
  • 21.3. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare e revocare il Segretario Generale.

  • 21.4. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio medesimo più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

  • 21.5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori, presso la sede della Fondazione ovvero in altra sede all'uopo indicata. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, il quale redige il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.

  • 21.6. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti e dei membri del Collegio dei Revisori. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire anche a mezzo di telegramma, telefax, o altro strumento che confermi la ricezione (ivi compreso, dunque, a mezzo posta elettronica con conferma di lettura del messaggio), senza il rispetto del predetto termine.

Articolo 22 - Presidente della Fondazione -

  • 22.1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale, anche tra i suoi membri.

  • 22.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio; in caso di vacanza o di impedimento ne fa le veci il componente più anziano del Consiglio Direttivo.

  • 22.3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale e il Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Segretario Generale -

  • 23.1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale non può essere scelto fra i membri del Consiglio Direttivo.

  • 23.2. Il Segretario Generale cura la corretta ed esatta esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo con facoltà propositive e consultive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. In particolare, il Segretario Generale ha funzioni manageriali della Fondazione, attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Scientifico, coordina le attività delle Commissioni. Al Segretario Generale fa capo l'Ufficio di Segreteria della Fondazione e risponde agli indirizzi del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

  • 23.3. Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo ed assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture della Fondazione.

  • 23.4. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale ne adempie le funzioni la persona appositamente nominata dal Consiglio Direttivo, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di questi, altro sostituto all'uopo delegato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - Tesoriere -

  • 24.1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i suoi membri, ed ha funzione di controllo contabile sulla gestione della Fondazione.

Articolo 25 - Comitato Scientifico -

  • 25.1. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina il numero dei componenti tra un minimo di 7 (sette) membri sino ad un massimo di 15 (quindici), scelti tra eminenti personalità della cultura, della politica, del diritto, dell'economia, della finanza e, comunque, dei settori di attività della Fondazione.

  • 25.2. Il Consiglio Generale nomina tra i membri del Comitato Scientifico un Presidente, che può essere membro del Consiglio Generale medesimo e/o Presidente della Fondazione. In ogni caso, il Presidente della Fondazione è membro di diritto il Presidente della Fondazione.

  • 25.3. E' compito del Comitato Scientifico:
  1. coadiuvare il Consiglio Direttivo nella predisposizione di programmi di attività della Fondazione, esprimendo pareri sulle iniziative di rilievo;

  2. proporre iniziative culturali di ricerca e di formazione;

  3. curare la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese ed istituzioni pubbliche e private;

  4. fornire indicazioni per una valutazione delle attività della Fondazione in un contesto comparativo internazionale;

  5. esprimere suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.

Articolo 26 - Collegio dei Revisori -

  • 26.1. Il Collegio dei Revisori è composto da due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, entrambi nominati dal Consiglio Generale, il quale potrà altresì nominare un revisore supplente.

  • 26.2. I componenti il Collegio dei Revisori, e il revisore supplente eventualmente nominato, sono scelti fra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili aventi residenza nella Repubblica di San Marino.

  • 26.3. Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e le modalità stabilite redige apposita relazione al bilancio annuale che viene allegata allo stesso.

  • 26.4. I componenti del Collegio dei Revisori non percepiscono alcun compenso per l'espletamento delle proprie funzioni, salvo quanto previsto all'art. 15.

Articolo 27 - Commissioni Tecniche -

  • 27.1. Sulla base delle linee di attività della Fondazione, su proposta del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo potrà nominare Commissioni Tecniche pro tempore aventi specifici obiettivi di approfondimento e analisi. Il numero dei membri di ciascuna Commissione sarà determinato al momento della nomina dal Consiglio Direttivo in modo variabile e conforme alle esigenze operative del caso, e dietro indicazione delle Commissioni Tecniche.

Sezione V

  - Fusione - Estinzione - Devoluzione -

Articolo 28 - Estinzione -

  • 28.1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

  • 28.2. Se lo scopo della Fondazione è stato raggiunto o diviene impossibile, o di scarsa utilità, o se il suo Patrimonio diviene insufficiente essa si estingue, salvo quanto previsto dal successivo Articolo 29.

  • 28.3. In caso di estinzione, l'eventuale Patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori di operatività della Fondazione.

  • 28.4. La scelta della Fondazione a cui devolvere il Patrimonio residuo è di competenza del Consiglio Generale, il quale dovrà effettuare la propria designazione fra gli enti indicati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 29 - Trasformazione e Fusione -

  • 29.1. La Fondazione, con decisione unanime del Consiglio Generale, con l'approvazione del Consiglio Direttivo e con il parere favorevole del Presidente della Fondazione, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, può trasformarsi in un altro ente o fondersi con altri enti che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
 
 

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